CANCELLAZIONE PER IRREPERIBILITA’
Irreperibilità all´indirizzo:il cittadino che, a seguito di segnalazioni di un'altra persona o di un Ente, dopo ripetuti controlli da parte della Polizia Municipale, non viene mai rintracciato all'ultimo indirizzo anagrafico né all'interno del Comune viene cancellato per irreperibilità dall'Anagrafe della Popolazione residente.Il procedimento di cancellazione si conclude in genere dopo almeno un anno dal primo accertamento negativo e prevede ripetuti controlli distanziati nel tempo.
Irreperibilità al censimento:il cittadino che a seguito del censimento generale della popolazione (cadenza decennale) non risulta essersi censito in nessun luogo del territorio comunale, dopo accertamento della Polizia Municipale, viene dichiarato irreperibile al censimento con conseguente cancellazione dall´Anagrafe della Popolazione Residente.
La posizione anagrafica della persona cancellata per irreperibilità può essere ripristinata solo con una nuova richiesta di iscrizione.
Requisiti
Essere non reperibili sul territorio comunale e in nessun altro comune italiano o esteroCosti
NessunoNormativa
L. 1228 del 24/12/1954; D.P.R.30.05.1989 n.223; D.P.R. N..394 del 31/08/1999
Incaricato
Deiana MarcellaTempi complessivi
Circa un annoNote
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Dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 10:00
A chi rivolgersi
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